Le fonti del diritto penitenziario
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali.
art. 3 “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”
I principi Costituzionali
Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell’uomo anche se detenuto
Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza. Il comma 2 disciplina l’eguaglianza di fatto o sostanziale
Art. 10: prescrive all’ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale
Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell’Unione europea in materia di giustizia
Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell’autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale
Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste
Art. 25 comma 1:garantisce che la competenza del giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge
Art 27 comma 2: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.