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Remissione del debito
InformazioniLa persona condannata, che si trova in disagiate condizioni economiche e che ha mantenuto una condotta regolare, può chiedere l’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere. Questo vale sia per i condannati che hanno scontato la pena (o parte di essa) in carcere, sia per gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva in istituto, sia per i condannati a pena non detentiva (che chiederanno ovviamente solo l’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario).

Solo le spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere possono essere “rimesse”, cioè annullate: non si può chiedere la “remissione del debito” per le pene pecuniarie e per debiti di altro genere. La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), può essere presentata dall’interessato, o dai congiunti, o dal consiglio di disciplina dell’istituto dove è detenuto.

La domanda deve essere indirizzata al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto in cui l’interessato è detenuto o internato al momento della richiesta; oppure, se l’interessato è libero, al Magistrato di Sorveglianza competente sul luogo in cui ha la residenza o il domicilio. L’interessato può farsi assistere da un avvocato per redigere la domanda e partecipare all’udienza camerale, oppure può utilizzare il fac-simile di istanza (vedi sotto) e rimettersi, per l’udienza camerale, al difensore d’ufficio.

Occorre:
  • indicare generalità e indirizzo di chi chiede la remissione del debito;
  • indicare con precisione le sentenze per le quali si chiede il beneficio (numero, data, tipo di sentenza, autorità giudiziaria che l’ha emessa) e possibilmente allegarne fotocopia: la mancanza o l'imprecisione di tali riferimenti può essere causa di inammissibilità della domanda;
  • specificare dove è stata scontata la pena (istituti e periodi) e, se si sono già effettuati dei pagamenti per spese giudiziarie o per spese di mantenimento in carcere, allegare copia delle ricevute;
  • spiegare brevemente il motivo per cui ci si trova in disagiate condizioni economiche (mancanza di lavoro, problemi di salute, ecc.) e allegare la relativa documentazione (modello “Cud” di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari, e quant’altro ritenuto utile);
  • dichiarare di aver tenuto una condotta regolare sia durante la detenzione sia, successivamente alla commissione del reato, in libertà (e possibilmente allegare attestazioni o testimonianze in merito).
E’ fondamentale, per una rapida istruttoria della domanda, allegare tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato e quanto richiesto. La documentazione renderà più agevoli i controlli che l’Ufficio di Sorveglianza compirà in ogni caso attraverso le Forze dell’ordine e, in particolare, la Guardia di Finanza, le banche dati del Ministero della giustizia, quelle del Ministero dell’economia e delle finanze, le direzioni degli istituti di pena, gli operatori socio-sanitari.

La decisione sulla remissione del debito è presa dal Magistrato di Sorveglianza dopo aver esaminato gli atti e sentito le parti (l’interessato e/o il suo avvocato e il Pubblico ministero) in udienza camerale.

Attenzione: verificare se chiedere la remissione del debito convenga davvero, considerando anche l’onorario che si dovrà pagare all’avvocato, sia di fiducia sia nominato d’ufficio. L’assistenza del difensore, infatti, è obbligatoria, poiché si tratta di attività penale.

Eventualmente, qualora le condizioni economiche non permettano di pagare l’avvocato, si può presentare istanza di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato (vedi).
Normativa di riferimento
  • art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia”, che ha sostituito l’art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”, 
  • art. 106 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario”.

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