Funzioni istituzionali della Magistratura di Sorveglianza

La Magistratura di Sorveglianza è l’organo giudiziario istituito con la legge di riforma dell’Ordinamento Penitenziario del 26/7/1975 n. 354, in attuazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione.

La sua funzione istituzionale è quella di sorvegliare sulla esecuzione della pena inflitta con sentenza di condanna penale irrevocabile, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme dell’Ordinamento penitenziario che stabiliscono che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, devono tendere alla rieducazione del condannato in relazione alla evoluzione della personalità del soggetto ed alla sua capacità d’inserimento nella società libera attraverso gli strumenti appositamente previsti dalla legge.

La Magistratura di Sorveglianza si compone di due organi giurisdizionali rispettivamente con competenza monocratica e collegiale: l’Ufficio di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza costituiti, il primo presso ogni tribunale con sede nel capoluogo di provincia e il secondo in ogni distretto di Corte di Appello e in ciascuna sezione distaccata di Corte di Appello. Le diverse competenze del Magistrato e del Tribunale di Sorveglianza sono disciplinate dalle norme del cod. proc. pen. (artt. 677 e segg.) e dell’ordinamento penitenziario.

La struttura dell’Ufficio di Sorveglianza è costituita da uno o più magistrati di Sorveglianza e da personale amministrativo ed ha competenza territoriale estesa al territorio del capoluogo di provincia e con l’entrata in vigore del decreto legislativo del 7 settembre 2012 n. 155 convertito nella legge 09/08/2013 n. 94, anche in alcuni casi, al territorio di circondari di tribunali soppressi.

Il Magistrato di Sorveglianza è competente a conoscere le seguenti materie: liberazione anticipata ordinaria e speciale, remissione del debito, rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, parere sull’istanza di grazia, applicazione ed esecuzione delle sanzioni sostitutive, espulsione degli stranieri, differimento provvisorio della esecuzione della pena detentiva (art 146 e 147 c.p.), applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, (art. 47 quater o.p.) applicazione provvisoria dell’affidamento della pena (art 47 co 4 o.p.) applicazione provvisoria dell’affidamento per tossico-alcoldipendenza (art. 94 co 2) art 91 co 4 D.P.R. 309/1990, sospensione provvisoria dell’esecuzione della pena per tossico-alcooldipendenti misure di sicurezza, esecuzione domiciliare della pena detentiva ex lege 199/2010, esecuzione delle misure alternative, ricoveri, concessione permessi premio e di necessità, autorizzazione telefonate e corrispondenza, approvazione dei programmi di trattamento rieducativo, reclami avverso provvedimenti disciplinari.

Esplica inoltre attività di vigilanza sugli Istituti Penitenziari e controlla che l’attuazione del trattamento del condannato e dell’internato risulti conforme ai principi sanciti dalla costituzione e dall’ordinamento penitenziario, attraverso visite e l’audizione dei detenuti.

Il Tribunale di Sorveglianza svolge esclusivamente funzioni giurisdizionali a livello distrettuale, è composto da tutti i magistrati degli uffici di Sorveglianza del distretto e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia nominati ogni tre anni dal CSM. L’organo che decide è costituito da quattro componenti: il Presidente, uno dei Magistrati di Sorveglianza in servizio sotto la cui giurisdizione ricade il condannato o il soggetto sulla cui posizione si deve deliberare e da due esperti; decide sulla concessione della riabilitazione e della liberazione condizionale, sull’applicazione delle misure alternative alla detenzione in carcere (detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova ai servizi sociali, affidamento in prova per alcool-tossicodipendenti), sospensione dell’esecuzione della pena per alcool-tossicodipendenti, sull’estinzione della pena per esito positivo della misura dell’affidamento in prova e dell’affidamento terapeutico, e sul rinvio e la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti di donna incinta o madre di minori e dei soggetti affetti da particolari patologie.

Decide sui reclami avverso i provvedimenti di adozione e proroga del regime ex art. 41 bis e di sorveglianza particolare, nonché su quelli emessi dal Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata, licenze e premi, limitazioni e controllo della corrispondenza del detenuto; in sede di appello, giudica sui ricorsi avverso le decisioni assunte nell'ambito delle misure di sicurezza.

L’udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell’ufficio del PG; l’interessato può partecipare personalmente e presentare memorie; le decisioni sono emesse con ordinanze in camera di consiglio, ricorribili in cassazione.

Entrambi gli organi giudiziari procedono nelle materie di rispettiva competenza su richiesta dell’interessato, degli uffici di Procura, del difensore nominato dall’interessato o di ufficio e, per alcuni benefici, anche su richiesta dei prossimi congiunti.